Parla la Garante per l’infanzia e l’adolescenza
C’è un’importante novità che potrebbe arrivare nei prossimi mesi, destinata forse a cambiare radicalmente i modi e soprattutto i tempi delle decisioni giuridiche che riguardano i minori. E’ la riforma del processo civile che prevede, tra l’altro, l’istituzione del “Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie”. Il suo obiettivo è superare il dualismo tra tribunali per i minorenni e sezioni famiglia dei tribunali ordinari, di conseguenza il suo compito sarà occuparsi di tutte le controversie e i procedimenti che riguardano le relazioni familiari e i minori.
Il futuro Tribunale sarà composto da sezioni circondariali (presso le sedi di Tribunale ordinario) e sezioni distretturali (presso le sedi di Corte d’Appello): alle prime spetteranno le controversie civili oggi di competenza del tribunale ordinario in materia (separazioni e divorzi, responsabilità genitoriale delle famiglie di fatto, unioni civili e convivenze, tutele e amministrazioni di sostegno) e alcune cause civili oggi assegnate al tribunale per i minorenni, tra cui gli affidi. Alle sezioni distretturali spetteranno invece le altre competenze civili del tribunale per minorenni, tra cui le adozioni.
Per chi lavora, a diverso titolo, nel campo dei diritti dei minori e della loro tutela, potrebbe essere una vera rivoluzione, per la quale i tempi non potranno essere brevi: si dorvà attendere almeno il 2025. Intanto, abbiamo chiesto alla Garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti, che ha una pluriennale esperienza come magistrato presso il Tribunale dei minorenni di Trieste, di raccontarci brevemente quali siano le principali caratteristiche positive e negative di questa riforma. Inauguriamo così un dialogo con la Garante, che ci aiuterà, d’ora in avanti, a conoscere meglio i diritti dei minori e le principali questioni che ruotano intorno a questi.
È attualmente all’esame del Parlamento la riforma del processo civile, che tra l’altro istituisce il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Questo sarà composto da una sezione distrettuale presso ogni sede di Corte d’appello e da sezioni circondariali in ogni tribunale ordinario. La finalità è quella di superare l’attuale suddivisione di competenze, in parte sovrapponibili, tra i tribunali ordinari e quelli per i minorenni.
Si tratta di una riforma apprezzabile, che però presenta alcune criticità. La prima di queste è l’assegnazione a un giudice monocratico di procedimenti particolarmente delicati, come ad esempio le decisioni sulla responsabilità genitoriale e i provvedimenti di allontanamento dalla famiglia dei minorenni, che oggi sono trattati da quattro magistrati, due togati e due onorari. A seguito della riforma, il giudice si troverebbe a decidere da solo, senza potersi avvalere dei colleghi e di altre professionalità con competenze multidisciplinari.
Un altro aspetto critico è rappresentato dalla possibilità di delegare al giudice onorario – che viene assegnato al nuovo Ufficio del processo – l’ascolto del minore: tale attività istruttoria, estremamente delicata e complessa, verrebbe quindi effettuata da un soggetto che poi non andrà a comporre l’organo giudicante.
Allo stesso modo, desta perplessità la scelta di consentire che le udienze possano svolgersi con scambio di note scritte, da remoto o con udienze in luogo diverso dall’ufficio: tali modalità non dovrebbero trovare applicazione quanto meno nella prima udienza e in tutte le altre in cui il magistrato deve poter valutare al meglio la situazione che vive il minore e i suoi rapporti con la famiglia.
Una novità significativa della riforma è invece l’introduzione del diritto delle parti di prendere visione di ogni relazione e accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario e che le relazioni contengano non solo valutazioni, ma anche gli elementi fattuali su cui esse si poggiano.
Il disegno di legge all’esame del Parlamento tocca anche l’articolo 403 del codice civile, che disciplina gli allontanamenti d’urgenza nei casi di condizioni di pregiudizio per il minore. Si tratta di uno strumento che ha un ruolo importante nel nostro ordinamento, in quanto permette di ricorrere a interventi tempestivi, ma che fino a oggi non ha trovato una dettagliata e precisa regolamentazione normativa. La riforma prevede a tal proposito alcune rilevanti modifiche: oltre a rivedere i presupposti dell’intervento d’urgenza, viene introdotta una sinergia tra pubblico ministero e tribunale per i minorenni, che in tempi serrati sono tenuti a procedere per mettere il minore in una condizione di sicurezza. Si tratta di novità apprezzabili, desta tuttavia qualche perplessità la previsione di una tempistica molto puntuale, in quanto tempi eccessivamente stringenti potrebbero impedire il dovuto approfondimento in situazioni particolarmente delicate.
Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza